Il Tar del Lazio ha imposto Comune di Pomezia, guidato dal sindaco grillino Fabio Fucci, una sospensiva della delibera di annullamento in autotutela della variante al Piano particolareggiato della zona.
Un atto su cui si era già espressa – negativamente – la Regione Lazio, che alcuni mesi fa ha inviato a Pomezia un commissario “ad acta” per valutare la situazione. Ma il tribunale amministrativo si spinge oltre, ritenendo “fondata” la circostanza di un presunto conflitto d’interessi di due consiglieri comunali pentastellati proprio su quella zona.
Alla base della sospensiva questioni di “procedura” ma anche un presunto conflitto di interessi di due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle: il capogruppo Giuseppe Raspa e Gianfranco Petriachi, anch’essi costituitisi in giudizio. I due sarebbero stati tirati in ballo proprio dal costruttore che ha fatto ricorso in quanto (questa la contestazione) hanno votato la delibera di annullamento in autotutela nonostante sembra siano proprietari di immobili proprio a Torvaianica Alta. Secondo il Tar “appare fondata, sempre nei limiti della presente fase cautelare, anche la censura inerente il conflitto di interessi attesa la deduzione svolta in merito dalla parte ricorrente e la circostanza che la rimozione della variante, nella parte in cui comporta la riduzione dei volumi edificabili, genera un vantaggio immediato e diretto (in termini di minore aggravamento del carico urbanistico del comprensorio) a favore dei suddetti consiglieri in quanto proprietari di immobili nella medesima zona”.
Inoltre, per il tribunale amministrativo del Lazio, il Comune avrebbe dovuto coinvolgere la Regione (che esercita un potere di controllo) nella decisione di annullare in autotutela la variante al piano particolareggiato, seguendo quindi lo stesso procedimento previsto in fase di approvazione degli “strumenti” urbanistici. In caso contrario, spiega il Tar, “si perverrebbe alla conseguenza che, in sede di autotutela, il Comune eserciterebbe un potere di maggiore ampiezza rispetto a quello di cui è titolare in fase di formazione dello strumento urbanistico”.
Inoltre, per il tribunale amministrativo del Lazio, il Comune avrebbe dovuto coinvolgere la Regione (che esercita un potere di controllo) nella decisione di annullare in autotutela la variante al piano particolareggiato, seguendo quindi lo stesso procedimento previsto in fase di approvazione degli “strumenti” urbanistici. In caso contrario, spiega il Tar, “si perverrebbe alla conseguenza che, in sede di autotutela, il Comune eserciterebbe un potere di maggiore ampiezza rispetto a quello di cui è titolare in fase di formazione dello strumento urbanistico”.
La Regione Lazio si era già espressa negativamente sulla decisione assunta dalla giunta Fucci comune di Pomezia nominando un commissario ad acta. Nomina impugnata davanti al Tar dalla giunta Fucci.